Statuto

GRUPPO NAZIONALE DI FONDAMENTI E STORIA DELLA CHIMICA


Associazione fondata in Roma il 12 maggio 1986, con durata sino al 31 dicembre 2050.
Proponenti: Giovanni Battista Marini Bettòlo Marconi, Luigi Cerruti, Antonio V. Di Meo, Carlo Fiorentini, Nicoletta Nicolini, Leonello Paoloni, Eugenio Torracca.

STATUTO

Registrato in Roma, I Ufficio Atti Pubblici, il 29 maggio 1986, Notaio Riccardo de Corato

Articolo l
Denominazione e natura dell’associazione


È costituito il GRUPPO NAZIONALE DI FONDAMENTI E STORIA DELLA CHIMICA, abbreviato da qui in avanti GNFSC, con sede temporanea in Roma, presso l’Accademia delle Scienze detta dei XL. La sede sociale verrà defInita secondo le modalità indicate dal successivo art. 7.
Il GNFSC è una Associazione privata senza fini di lucro tra coloro che ne condividono gli scopi descritti nell’art.2.
Gli aderenti al GNFSC sono nel seguito indicati come i soci. Essi sono soci ordinari e soci onorari.
La qualifica di socio ordinario è ottenuta, secondo modalità indicate all’art. 7, su domanda sottoscritta dall’interessato. Nella domanda sarà esplicitamente dichiarata l’accettazione dello Statuto vigente.
La qualifica di socio onorario è proposta e conferita secondo le modalità indicate all’art. 7.
Tutti i soci sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali, salvo le esclusioni previste dagli artt. 3 e 9.
I soci di una determinata sede o area territoriale possono organizzarsi in Gruppo locale, purché in numero di almeno tre e con l’adesione di tutti i soci operanti nella stessa sede. Ciascun Gruppo designa un responsabile che ha il compito di coordinare le iniziative culturali interne e le attività pubbliche del Gruppo stesso, in conformità agli scopi descritti all’art.2 ed a quanto stabilito all’art. 7.

Articolo 2
Scopi del GNFSC

Il GNFSC promuove, attraverso l’attività sia individuale che organizzata dei soci, lo studio epistemologico e storico della chimica per ciò che attiene: – alla sua struttura concettuale, per se e nel contesto dell’evoluzione del pensiero scientifico; – alla attività creativa dei chimici ed alle loro realizzazioni.
Promuove inoltre lo studio dei rapporti di queste attività e realizzazioni con le vicende politiche ed economiche dell’Italia e di altri paesi; la tutela, conservazione, identificazione, catalogazione di materiali, documenti e quanto altro ritenga pertinente.
Nel quadro generale di tale obbiettivo il GNFSC può: – organizzare e patrocinare, in proprio o congiuntamente con altri enti, convegni, congressi, conferenze, incontri, seminari, colloqui, dibattiti; – dare sostegno tecnico e contributo finanziario per la realizzazione di pubblicazioni ed altri materiali informativi di carattere scientifico, culturale, o divulgativo; – curare la distribuzione gratuita di tali pubblicazioni e materiali a persone, istituzioni ed enti interessati; – distribuire ai propri soci testi e materiali informativi inerenti al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 3
Mezzi finanziari


I mezzi finanziari per conseguire gli scopi indicati all’art.2 sono costituiti: – dalla quota annuale obbligatoria per ciascun socio ordinario; – da versamenti straordinari e volontari dei soci; – da contributi e donazioni di privati; – da sovvenzioni erogate da enti pubblici e privati.
Per la raccolta di tali mezzi finanziari il GNFSC può stipulare convenzioni, contratti, ed ogni altra forma di transazione non vietata dalla legge, purché con esclusione di lucro e conformemente a quanto stabilito dagli artt. l e 2.

Articolo 4
Organi di governo


Sono organi di governo del GNFSC:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo.

Articolo 5
L’Assemblea dei Soci


L’Assemblea è costituita da tutti i soci che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota annuale. La convocazione ordinaria avviene una volta l’anno. Questa e gli atti dell’ Assemblea ad essa inerenti possono svolgersi per corrispondenza, anche attraverso il servizio postale, a condizione che sia garantita la segretezza delle votazioni.
L’Assemblea elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo; approva sotto forma di mozione il bilancio preventivo e consuntivo annuale ed il programma la cui realizzazione è demandata al Consiglio Direttivo; esprime parere sulla relazione annuale del Presidente che deve pervenire ai soci entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di pertinenza; delibera sulle modifiche del presente statuto.
L’Assemblea designa ogni due anni un Collegio Sindacale di tre membri, anche non soci, ai quali affida il controllo del bilancio consuntivo e della relativa documentazione contabile. La relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consuntivo deve essere inviata ai soci come parte della relazione annuale del Presidente.
Tutte le votazioni effettuate per posta sono valide quando abbia votato la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni corrispondono alle scelte espresse dalla maggioranza dei votanti.
L’effettiva riunione dei soci in Assemblea verrà promossa, in linea di massima, almeno ogni due anni in concomitanza di un congresso o convegno scientifico promosso dal GNFSC autonomamente o congiuntamente con altri enti o istituzioni. In questo caso la convocazione deve essere spedita ai soci a mezzo lettera raccomandata almeno 45 giorni prima della data fissata. Non sono ammesse deleghe.
I soci che non partecipino all’ Assemblea così convocata provvederanno a far pervenire per posta, alla sede del GNFSC entro una data prestabilita, il loro voto sulle deliberazioni previste dall’ordine del giorno.
Le decisioni dell’ Assemblea sono valide quando l’insieme dei presenti e dei votanti per posta raggiunga la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Quando la maggioranza degli aventi diritto al voto non sia raggiunta, quale che sia la modalità di svolgimento dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo indirà una successiva votazione unicamente per posta, ed il suo esito sarà valido quale che sia il numero dei votanti.
Le deliberazioni dell’ Assemblea sulle modifiche di statuto sono valide quando ad esse consentano due terzi dei soci aventi diritto al voto, quale che sia la modalità di svolgimento della votazione. Il testo delle modifiche proposte deve pervenire ai soci almeno 90 giorni prima della votazione.
La convocazione straordinaria dell’ Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo deciderà se gli atti inerenti siano compiuti per corrispondenza o per riunione effettiva dei soci, e provvederà entro l’anno solare successivo a quello in cui sarà pervenuta la richiesta.

Articolo 6
Il Presidente


Il Presidente assume la carica al primo gennaio dell’anno successivo a quello della sua elezione e resta in carica per quattro anni. Dal momento della sua elezione egli è membro del Consiglio Direttivo con funzione di VicePresidente.
Il Presidente rappresenta il GNFSC ed è responsabile della gestione dei fondi di cui all’art. 3; presiede il Consiglio Direttivo e provvede ad attuarne le deliberazioni.
Il Presidente può delegare ad un membro del Consiglio Direttivo le funzioni di tesoriere per l’esecuzione degli atti amministrativi e contabili, ma conserva tutta la responsabilità degli atti stessi.
Sarà cura del Presidente la conservazione presso la sede sociale degli atti di archivio del GNFSC e dell’elenco dei soci. Di questa conservazione verrà dato atto nel verbale che si redigerà al passaggio delle consegne dal Presidente in carica al Presidente-eletto.
La carica di Presidente non può essere tenuta dalla stessa persona per più di otto anni consecutivi.
Le dimissioni del Presidente, valide dopo la loro accettazione da parte dell’Assemblea, sono effettive dopo il passaggio delle consegne al Presidente-eletto alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Articolo 7
Il Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del GNFSC e da quattro membri che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Essi assumono la carica dal primo gennaio dell’anno successivo alla loro elezione.
é membro di diritto del Consiglio Direttivo con funzioni di Vice-Presidente anche il Presidente-eletto, dalla proclamazione del risultato elettorale e fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato eletto.
Il Consiglio Direttivo è l’organo collegiale esecutivo del GNFSC, delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Esso elabora le decisioni intese a realizzare il programma approvato dall’ Assemblea.
Delibera inoltre: – sull’importo della quota annuale dovuta dai soci ordinari; – sulle domande di ammissione
dei soci, sulla accettazione delle dimissioni, sulla decadenza dei soci morosi da oltre due anni; – sull’ordine del giorno da sottoporre all’ Assemblea annuale ordinaria, sulla data e sulla sede della convocazione; – sullo svolgimento di attività a carattere pubblico programmate da Gruppi Locali, anche quando esse non comportino oneri finanziari per il GNFSC; – sullo svolgimento di tutti quegli atti che appaiano opportuni in ordine alla realizzazione del programma approvato dall’Assemblea e degli scopi indicati all’art.2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri ‘In Vice-Presidente che può sostituire per delega o per impedimento il Presidente e rimane in carica fino alla nomina del Presidente-eletto per il successivo quadriennio.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi la necessità e la sua riunione è valida quando siano presenti i tre quinti dei componenti tra cui il Presidente o il Vice-Presidente in quanto facente le funzioni di Presidente. In ogni seduta esso incarica uno dei membri delle funzioni di segretario, affinché rediga un verbale sommario della seduta che, approvato dal Consiglio Direttivo, sarà conservato agli atti del GNFSC.
Il Consiglio Direttivo propone all’ Assemblea le candidature per le cariche elettive. Queste candidature devono essere almeno due per ogni carica vacante. Alle candidature proposte dal Consiglio Direttivo possono aggiungersi quelle proposte da almeno un quinto dei soci. Queste debbono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell’ Assemblea.
Il Consiglio Direttivo propone all’ Assemblea la elezione a socio onorario di studiosi che siano benemeriti per l’attività svolta in ordine agli scopi indicati dall’art.2. Il socio onorario non è tenuto al pagamento della quota annuale. Il numero dei soci onorari non potrà comunque eccedere la quarta parte dei soci ordinari dell’anno precedente quello della proposta.
Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea le modifiche di statuto che l’esperienza faccia ritenere opportune o che siano state richieste da almeno un terzo dei soci. Propone inoltre l’approvazione del Regolamento di cui al successivo art.8, o modifiche al Regolamento vigente quando paiano opportune o siano richieste da un quarto dei soci.
Le dimissioni dei membri eletti del Consiglio Direttivo sono valide ed effettive dopo l’accettazione da parte dell’ Assemblea.
La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari o comunque venuti a cessare dalla carica è fatta per. elezione nell’ Assemblea ordinaria successiva al verificarsi della vacanza.

Articolo 8
Regolamento


Le modalità di funzionamento degli organi collegiali di governo elencati all’art.4 possono essere definite da un regolamento quando se ne ravvisi l’opportunità. In questo caso il Consiglio Direttivo lo elabora e lo propone all’Assemblea dei soci per l’approvazione, che può avvenire anche con votazione per corrispondenza.

Articolo 9
Soci morosi


E’ nullo il voto del socio che risulti moroso al termine di scadenza delle votazioni indette sia per posta che in sede di assemblea.
Quando la morosità si protragga oltre due anni, il socio che non abbia soddisfatto il suo obbligo entro il termine fissatogli da un invito rivolto a mezzo lettera raccomandata A.R., può essere dichiarato decaduto dal GNFSC per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10
Cessazione del GNFSC


Lo scioglimento del GNFSC può essere deciso dall’ Assemblea con votazione su relazione motivata del Consiglio Direttivo. Tale relazione deve anche indicare le modalità con cui verranno esauriti i mezzi economici di cui all’art. 3, con la norma che l’eventuale passivo sia ripartito capitariamente fra tutti i soci regolarmente iscritti, compresi i morosi, esclusi i soci onorari.
La decisione dell’ Assemblea è valida quando vi concorrano e vi consentano i voti dei tre quarti dei soci non morosi. Gli atti inerenti saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e compiuti dal Presidente in carica che ha l’obbligo di concluderli entro l’anno solare successivo a quello della votazione.